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| Dirigente |
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In virtù dell’applicazione del D. Lg.vo 490/99 - ex L. 1089/39 ed ex L. 1497/39 – vengono individuate le funzioni istituzionali della Sovraintendenza consistenti essenzialmente nella tutela, conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico, monumentale e paesistico di proprietà o in gestione del Comune. In proposito, il D. Lg.vo n. 112/98 all’art. 150 disciplina la facoltà di trasferire la gestione di musei o altri beni culturali alle Regioni e agli altri enti locali. L’art. 152 del suddetto decreto, stabilisce, inoltre, che la valorizzazione dei beni culturali è curata sia dallo Stato che dalle Regioni e dagli altri enti locali, ciascuno nel proprio ambito, e che essa "viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, Regioni ed enti locali". Il III comma dello stesso articolo, fornisce, poi, un elenco esemplificativo delle attività di valorizzazione dei beni culturali, stabilendo che in essa rientrano, tra l’altro, le seguenti attività:
- il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;
- il miglioramento dell’accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
- la fruizione agevolata dei beni da parte della categorie meno favorite;
- l’organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca;
- l’organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti d’istruzione;
- l’organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- l’organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;
- l’organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra i beni culturali ed ambientali diversi, anche in collaborazione con gli altri enti ed organi competenti per il turismo.
Tutto quanto sopra riportato costituisce un elenco non avente carattere tassativo: ciò significa che è contemplata la possibilità di realizzazione di attività di valorizzazione al di là di quelle espressamente contemplate. Altro aspetto rilevante è quello concernente la promozione delle attività culturali. In proposito, l’art. 153 del D.L.vo n. 112/98 si occupa, infatti, della promozione dei beni culturali e, sulla falsariga del precedente art. 152 relativo alla valorizzazione, da una parte specifica il significato della promozione e dall’altra si occupa delle relative competenze. La disciplina concerne la ripartizione delle competenze è, infatti, identica a quella stabilita con riferimento all’attività di valorizzazione: competenza, ciascuno nel proprio ambito, di Stato, Regioni ed enti locali; svolgimento dell’attività di promozione, di norma, mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, Regioni ed enti locali, ed in sintonia, di norma, con quanto previsto dal piano regionale predisposto dalla commissione regionale per i beni e le attività culturali. E’ da rilevare, però, il sorgere di un problema relativamente alla delimitazione dell’ambito proprio di ciascun ente, atteso che, mentre nel caso della valorizzazione dei beni tale ambito è delimitabile in relazione all’ente che sia titolare del bene ovvero che sia autorizzato a gestirlo, nel caso della promozione delle attività culturali tale criterio non è sufficiente, non esistendo un’attività culturale che ne permetta l’individuazione. L’unica soluzione applicabile, quindi, rimane quella dell’individuazione dell’ambito di competenza in virtù dell’applicazione del principio generale della territorialità di ciascun ente. Per quello che concerne più specificatamente la Sovraintendenza Comunale, lo spirito della Del.ne G.C. n.66/98, con la quale viene attribuito a tale struttura un ruolo autonomo nel settore delle politiche culturali, trova un suo concretarsi nell’individuazione delle macrofunzioni con particolare riferimento agli adempimenti relativi alla tutela del patrimonio storico ed artistico della città. Per assicurare, quindi, un corretto svolgimento di tale funzione di tutela, per ogni settore di competenza in cui è suddivisa la gestione del patrimonio archeologico, monumentale e museale, viene individuata una serie di specifiche attribuzioni con il relativo carico di lavoro.
Il Direttore
Gian Luigi Guidi
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